Certificati e dichiarazioni sostitutive |
La legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000. A partire dal 1° gennaio 2012, pertanto, i certificati rilasciati dall’Ordine agli Iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a soggetti privati; √ l'Ordine non potrà più ricevere certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni e depositate dagli Iscritti, (l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituirà violazione dei doveri d’ufficio e i certificati eventualmente acquisiti in contrasto con questo divieto saranno invalidi e non saranno comunque utilizzabili); √ l’Ordine dovrà rilasciare ogni certificato (es: certificato di compiuto tirocinio) con la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. In assenza della dicitura, il certificato sarà nullo; √ ai fini dell'accertamento d'ufficio relativo alle dichiarazioni sostitutive, l’Ordine avrà cura di individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. |
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