Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Stampa

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Viale Santa Panagia n.141/E - 96100 Siracusa 

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Elenco Gestori OCC Siracusa aggiornato

La Legge 18 dicembre 2020, n.176, ha apportato importanti e sostanziali novità alla Legge 27 gennaio 2012, n.3, con entrata in vigore dal 25.12.2020

Legge n.3 del 2012 aggiornata - estratto

Legge n.3 del 2012 con modifiche Legge n.176.2020 in vigore dal 25.12.2020

Commento prima lettura Legge modificata 

Modulistica

 Istanza sovraindebitamento - Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore artt.67 e 68 D.Lgs.12.01.2019, n.14 e succ.modif

 Istanza sovraindebitamento - Concordato minore art.74 e seguenti D.Lgs 12.01.2019 n.14 e succ. modif.

 Istanza sovraindebitamento Liquidazione controllata artt.268 e 269 D.Lgs.12.01.2019, n.14 e succ.modif..

Il Ministero della Giustizia, in data 26/11/2015, ha disposto l'iscrizione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa, al numero progressivo 12, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202. Il Registro degli O.C.C. e l'Elenco dei Gestori delle crisi da sovraindebitamento sono consultabili nell'apposita area del sito del Ministero della Giustizia.  

Normativa

Linee guida e Regolamento CNDCEC

La finalità del recente procedimento di legge è quello di porre rimedio alle situazioni di indebitamento sproporzionato ma incolpevole. A tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche tra cui i piccoli imprenditori sotto soglia ex art.1 L.F., imprenditori agricoli , professionisti, fondazioni e associazioni riconosciute , associazioni sportive, start up innovative e consumatori che, secondo la legge, non possono accedere al fallimento o alle altre procedure concorsuali, è concesso oggi, con l'ausilio degli OCC, di formulare una "proposta di accordo" con il ceto creditorio con un progetto di ristrutturazione dei debiti, o presentare un "piano del consumatore", oppure richiedere la "liquidazione del patrimonio". Utilizzando la procedura di composizione della crisi, a seguito di un provvedimento giudiziale, potrà scattare il blocco delle azioni esecutive individuali e di quelle cautelari sul patrimonio del debitore.

REQUISITI

Il debitore che si rivolge all'OCC deve avere la residenza o la sede principale della propria attività nella provincia di Siracusa.

  • Requisito soggettivo: non deve essere assoggettato (né assoggettabile) alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267 del 1942. Pertanto, alla procedura in commento possono ricorrere tutti i soggetti, persone fisiche, società, enti, che:
  • * non svolgono attività d'impresa;
  • * sono professionisti, artisti o altri lavoratori autonomi;
  • * sono imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all'art. 1 l.fall.;
  • * sono enti privati non commerciali (associazioni ecc.);
  • * sono imprenditori agricoli;
  • * sono "start up innovative" indipendentemente dalle loro dimensioni.

 

  • Requisito oggettivo: vi deve essere lo stato di "sovraindebitamento" definito come "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" (Art. 6 co. 2, lett. a), L. 3/2012). Il concetto di "sovraindebitamento" è diverso da quello di insolvenza della legge fallimentare in quanto prevede non solo l'incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma fa anche riferimento ad una sproporzione tra il complesso dei debiti e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, seppur sia specificato il rapporto di tale squilibrio.